Il 29 luglio è entrato in vigore il D.Lgs. 14/07/2020 n. 73 che ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"
In particolare l’art. 13, comma 1, lettera b) ha modificato l’art. 14 del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 specificando che i maggiori spessori delle murature finalizzati alla riduzione della trasmittanza minima del 10%, negli interventi di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, oltre a derogare alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici non dovranno più essere considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Di tenore diametralmente opposto il valore della lettera a) del 1° comma il medesimo art. 13, che ha disposto l’abrogazione del comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs. 102/2014 eliminando di conseguenza le previgenti agevolazioni in termini di maggiori spessori di muri esterni e dei solai delle nuove costruzioni che dovranno nuovamente essere computati per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura e non beneficeranno più delle deroghe in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Come noto la previgente norma infatti prevedeva che, nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non erano considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Parimenti derogavano a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Entrata in vigore del provvedimento: 29 luglio 2020.