Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 228, del 14 settembre 2020, la L. 11 settembre 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale".
Sul medesimo supplemento è pubblicato il testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.
Definitive quindi alcune modifiche apportate, con l’art. 10, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 tra cui:
- Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis dà la possibilità, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici, di ricostruire, anche fuori sagoma e con il superamento in altezza dell’edificio preesistente purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone di particolare pregio, ad esempio zone omogenee A, centri storici o di pregio storico e architettonico, ecc., tali interventi sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati.
- Con le modifiche alla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 sono ammessi i cambi di destinazione d’uso non rilevanti urbanisticamente nell’ambito della manutenzione straordinaria. Ammesse sempre nella manutenzione straordinaria le modifiche di prospetti finalizzate a mantenere o acquisire l’agibilità o l’accesso all’edificio.
- Con le modifiche alla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 sono invece ridefinite le definizioni della ristrutturazione così come viene riscritta la lettera e.5.
- Il nuovo comma 1-bis dell’art. 9-bis detta indicazioni per la determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare.
- Le modifiche alla lettera c) del comma 1 dell’art. 10 apportano ulteriori modifiche alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire o SCIA sostitutiva, limitandoli ai casi in cui sono previste modifiche alle volumetrie, o cambi di destinazioni d’uso in zona omogenee "A", oppure nel caso in cui sono previste modifiche delle sagome o dei volumi o dei prospetti di immobili tutelati.
- L’art. 17, comma 4-bis, prevede una riduzione del 20% del contributo di costruzione per particolari interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione dando la possibilità ai Comuni di deliberare ulteriori riduzioni fino alla completa esenzione.
- L’art. 20, comma 8, viene modificato inserendo la possibilità di richiedere al Comune una attestazione circa il decorso dei termini del procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire.
- La modifica all’art. 22 dispone che le modifiche ai prospetti possono essere realizzati dietro presentazione di SCIA edilizia.
- Il nuovissimo art. 23-quater disciplina la possibilità di autorizzare l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree con destinazione diverse da quelle previste dal vigente strumento urbanistico.
- Il nuovo comma 7-bis dell’art. 24 prevede la possibilità di produrre una segnalazione certificata di agibilità per gli immobili legittimamente realizzati che ne sono privi.
- Nuovo anche l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive) che riprende al primo comma l’abrogato comma 2-ter dell’art. 34 confermando il concetto che le modifiche che rientrano nel 2% delle misure previste nel titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia. Il secondo comma invece estende il concetto di non violazione edilizia ad altre modifiche eseguite durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi edilizi, ad esempio alle irregolarità geometriche oppure modifiche alle finiture, diversa collocazione di impianti e opere interne. Queste tolleranze non costituendo violazioni sono dichiarate dal tecnico abilitato in sede di presentazione di nuove istanze, o comunicazioni o segnalazioni edilizie o in sede di atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
- Art. 94: riduzione dei termini, da 60 a 30 giorni, per il rilascio dell’autorizzazione in ambito sismico e formazione del silenzio assenso decorso inutilmente tale termine.
- Viene prevista la proroga rispettivamente di un anno e di tre anni dei termini per l’inizio e del fine lavori. Questo vale sia per i permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2020 che per le SCIA presentate entro il medesimo termine, purché la comunicazione di proroga sia presentata prima della scadenza dei termini suddetti.
- Prorogati di tre anni anche i termini di inizio e fine lavori previsti dalle lottizzazioni ex art. 28 della legge 17 agosto 1942 n.1150.
- Con l’art. 10-bis viene invece riscritto l’art. 41 del D.P.R. 380/2001 che regolamenta le procedure per la demolizione delle opere abusive.
Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2020