Quadro nazionale – artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , ha introdotto all’art. 146 comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè:
per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
Al di fuori di queste tipologie di lavori le violazioni sono punite con le sanzioni penali previste all’ Art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .
Per quanto attiene alla definizione di lavori, superfici utili o volumi occorre fare riferimento alla Circolare Ministero per i beni e le attività culturali 26 giugno 2009 n. 33 .
La procedura per l’accertamento è normata all’art. 167 comma 5 e dispone che l’autorità competente si debba pronunciare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante della soprintendenza.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
Nel caso in cui non sia accertata la compatibilità paesaggistica deve essere applicata la sanzione demolitoria ed il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese (art. 167 comma 1).
Quadro regionale – Procedimenti disciplinati dal P.P.T.R. artt. 89, 91 e 106 N.T.A.
Ai sensi dell’art 91 (Accertamento di compatibilità paesaggistica) delle N.T.A. del P.P.T.R.:
- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un’opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell’opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
- l’ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purchè conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.
Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le norme di semplificazione documentale di cui all’art. 2 del medesimo decreto.
Ai sensi dell’art 89 (Strumenti di controllo preventivo) delle N.T.A. del P.P.T.R.:
L’accertamento di compatibilità paesaggistica, è dovuto per quegli interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.
Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonchè a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l’autorità competente ne dispone l’assoggettamento a VIA.
Detti provvedimenti sono rilasciati all’interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l’indizione di Conferenze di Servizi.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- marca da bollo del valore vigente per la domanda;
- marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione;
- diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio).
Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.