Gli interventi comportanti la modifica dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici sono sottoposti al procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .
L’autorità competente può essere comunale ovvero regionale, in funzione della tipologia di intervento, come meglio definito dalla L.R. 7 ottobre 2009 n. 20 .
Il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ha individuato gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- marca da bollo del valore vigente per la domanda
- marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione
- diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)
Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Validità
L’autorizzazione è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del quinquennio medesimo.
Ai sensi del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 , che ha a sua volta modificato il D.L. 8 agosto 2013 n. 91 , è stato altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 , ossia dei provvedimenti efficaci alla data del 09/08/2013 ( L. 9 agosto 2013 n. 98 ).
Riferimenti normativi
Normativa nazionale
D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
L. 9 agosto 2013 n. 98
D.P.C.M. 12 dicembre 2005
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Normativa regionale
L.R. 26 ottobre 2016 n. 28
L.R. 19 novembre 2015 n. 33
D.G.R. 19 maggio 2015 n. 985
L.R. 10 aprile 2015 n. 19
D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176
L.R. 22 ottobre 2012 n. 28
L.R. 7 ottobre 2009 n. 20
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.